Statuto

Art. 1: Costituzione e Finalità

 

E’ costituito il gruppo “Gavardo in movimento” che ha come scopo l’attuazione dei principi e dei valori di seguito riportati:

 

DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE:

intesa come capacità di ascoltare la società civile, di dialogare e porsi in rapporto costruttivo con essa, creando nuovi strumenti di partecipazione; come capacità di prendere decisioni in modo collegiale e su basi progettuali, come riconoscimento e difesa dei diritti delle minoranze.

 

LAICITÀ E INDIPENDENZA:

Intese come rispetto per tutte le componenti della società civile, senza distinzioni di credo, colore della pelle, grado di istruzione, sensibilità religiosa, condizione economica e sociale.

 

TRASPARENZA:

Intesa come possibilità per ogni cittadino od associazione di conoscere e poter controllare tutte le scelte compiute a suo nome da parte degli amministratori; di consentire il pieno accesso agli atti amministrativi, ottenendo risposte alle proprie richieste in modo comprensibile ed in tempi accettabili.

 

SOLIDARIETÀ E ACCOGLIENZA:

Intesa come difesa dei diritti generali e diffusi dei cittadini in contrapposizione al prevalere degli interessi forti e di parte; come condivisione delle situazioni di bisogno ed attenzione verso le fasce sociali più deboli dei gavardesi; come attenzione alle forze che già operano al servizio della persona.

 

IMPEGNO AL SERVIZIO DEI CITTADINI:

Inteso come determinazione a battersi contro i privilegi e contro una visione  personalistica della gestione pubblica; per esprimere al contrario un’azione politica fatta di imparzialità, onestà e rigore morale.

 

ONESTÀ:

L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività del Gruppo Gavardo in movimento e  costituisce valore essenziale della gestione organizzativa interna tra aderenti e verso l’esterno. I rapporti con portatori di interessi e con collaboratori sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

 

LEALTÀ E RISPETTO:

La lealtà consiste nell’onorare gli impegni assunti, senza sotterfugi, ispirandosi a criteri di sincerità. La lealtà va mantenuta nei confronti di tutti. Pur con gli ampi margini insiti nel confronto dialettico delle idee, il comportamento degli aderenti al Gruppo deve essere improntato ad un civile rispetto di tutti gli altri presenti ed assenti. Le contrapposizioni sono un elemento fondamentale dei processi democratici, ma non debbono trasformarsi in attacchi personali che vadano oltre il confronto sulle idee, né sfociare in offese personali di alcun genere.

 

Art. 2: Modalità di adesione

 

Al gruppo possono aderire tutti i cittadini italiani o di diversa nazionalità che ne condividano i principi e le finalità, sottoscrivendo la carta d’intenti ed accettando il presente statuto.

 

Art. 3: Libertà di coscienza

 

Il gruppo garantisce libertà di coscienza di tutti i suoi aderenti e si fonda sui principi della responsabilità personale e della solidarietà, che devono orientare l’attività degli organi del gruppo e l’interpretazione del presente statuto.

 

Art. 4: Modifiche dello statuto

 

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente statuto, possono essere modificati attraverso due votazioni consecutive da parte dell’Assemblea, ad almeno un mese di distanza.

L’Assemblea valuta l’adeguatezza delle restanti norme rispetto alla pratica del gruppo e delibera le opportune modifiche dello statuto.

L’Assemblea è valida solo se è presente la metà più uno degli aderenti e le deliberazioni sono valide solo se assunte con l’adesione dei almeno 2/3 degli aderenti presenti.

 

Art. 5 Aderenti

 

La richiesta di adesione è presentata all’Assemblea e si intende accettata.

 

La qualità di aderente si perde:

  1. Per dimissioni
  2. Per incompatibilità o per gravi motivi di contrasto con le finalità e i principi ispiratori del gruppo
  3. Per violazione delle regole fissate dall’Assemblea, anche per quanto riguarda i criteri di autofinanziamento.

L’esclusione nei casi b) e c), è deliberata dell’Assemblea stessa su proposta del Coordinamento o di ⅓ degli aderenti.

 

Art. 6 Patrimonio

 

Il gruppo, che non ha fini di lucro, si autofinanzia: ciascun aderente contribuisce secondo i criteri stabiliti dall’Assemblea.

Le entrate e qualsiasi altra operazione di natura finanziaria sono destinate esclusivamente alla realizzazione degli scopi statutari.

I bilanci sono pubblici e a disposizione di tutti gli aderenti.

 

 

Art. 7: Organi

 

Gli organi del gruppo sono:

  • L’Assemblea
  • Il Coordinamento
  • Unità di lavoro

 

Art. 8: Assemblea

 

L’Assemblea ha piena autonomia circa l’organizzazione interna e l’iniziativa politica, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalle norme statutarie.

Ogni attività pubblica realizzata a nome e per conto del gruppo è deliberata dall’Assemblea e/o dal Coordinamento.

L’Assemblea è convocata per iniziativa del Coordinamento o, su richiesta scritta di almeno un quinto degli aderenti, entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, in prima convocazione, l’Assemblea è valida se è presente la metà più uno degli aderenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Il voto è concesso solo agli aderenti.

Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese e non è consentito in alcun caso il voto per delega

L’Assemblea elegge il coordinamento; ciascuno può esprimere un numero di preferenze non superiore a 1/3 del numero dei componenti da eleggere.

I non aderenti possono partecipare all’assemblea e prendere la parola, ma non possono concorrere alle decisioni.

 

Art. 9: Coordinamento

 

Il coordinamento viene eletto annualmente dall’Assemblea, che lo può prorogare di massimo un anno. Il numero di componenti del Coordinamento, da un minimo di tre ad un massimo di undici, è stabilito dall’Assemblea stessa.

Il Coordinamento individua con libere modalità, al suo interno:

  • un portavoce;
  • un tesoriere;
  • un segretario con il compito specifico di redigere i verbali.

Il Coordinamento ha le funzioni di:

  • Formulare le proposte politiche ed organizzative per la migliore realizzazione degli obiettivi del gruppo;
  • promuovere e coordinare l’attuazione di campagne finalizzate a progetti di interesse comunale, deliberate dall’Assemblea;
  • Promuovere e coordinare le “unità di lavoro”;
  • Riferire periodicamente all’assemblea sulle attività delle “unità di lavoro”;
  • Predisporre l’ordine del giorno dell’Assemblea;
  • Coordinare e presiedere l’organizzazione della campagna elettorale per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale

 

Art. 10: Unità di lavoro

 

Le unità di lavoro, quale struttura organizzativa e politica fondamentale del gruppo, sono promosse dall’Assemblea o dal Coordinamento.

Esse sono costituite da almeno tre aderenti, che hanno il compito di operare su qualsiasi argomento di comune interesse che sia coerente con gli scopi del gruppo.

Alle unità di lavoro possono partecipare anche i non aderenti al gruppo su invito.

Ogni unità di lavoro organizza autonomamente le proprie attività e nomina al suo interno, fra gli aderenti, un responsabile al fine di facilitare l’attività, l’informazione interna ed il collegamento con il Coordinamento.

 

Art. 11 Scioglimento del gruppo

 

L’assemblea può deliberare lo scioglimento del gruppo che avviene in ogni caso quando il numero di aderenti sarà minore di 11.